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Divieto di riprese sui luoghi di lavoro e tutela del patrimonio aziendale



La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3255 del 27 gennaio 2021, ha precisato che l’installazione di un impianto audiovisivo o di controllo a distanza sul luogo di lavoro, anche se effettuata senza previo accordo con le rappresentanze sindacali legittimate o senza l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, non configura il reato di cui all’art. 4 della L. 20 maggio 1970 n. 300, nel caso in cui sia funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, “sempre che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti, oppure debba restare ‘’riservato’’ per consentire l’accertamento di gravi condotte illecite degli stessi ”.


L’articolo 4 della citata legge tutela il diritto alla privacy dei lavoratori, stabilendo, appunto, che non possano essere installati impianti audiovisivi o di controllo a distanza diretti a controllarne, direttamente od indirettamente, l’attività lavorativa, a meno che essi non vengano preventivamente avvertiti e che non si stipuli un accordo con le rappresentanze sindacali, o in alternativa si ottenga l’autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro.


Tuttavia, per consolidata giurisprudenza sia civile che penale, e nell’ottica di un equo bilanciamento tra i diritti costituzionali della dignità e della libertà del lavoratore e quello del libero esercizio dell’attività imprenditoriale, si ritiene che l’applicabilità del succitato articolo incontri un limite laddove tali impianti siano installati dal datore di lavoro con la finalità di effettuare controlli difensivi del patrimonio aziendale e di accertare comportamenti illeciti dei dipendenti, soprattutto se “ disposti ex post, ossia dopo l’attuazione del comportamento in addebito, così da prescindere dalla mera sorveglianza sull’esecuzione della prestazione lavorativa ”.


La Suprema Corte, inoltre, nella propria motivazione, ha richiamato anche l’art. 8 della CEDU, in base al quale, nell’utilizzo degli strumenti di controllo, è comunque necessario determinare un equilibrio tra i contrapposti diritti sulla base dei principi della “ragionevolezza” e della “proporzionalità”.


Avv. Francesco Bianchi


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