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Diritto alla salute dei richiedenti asilo nei CAS (Cass, ordinanza n. 4873/2022)



Nel marzo 2020 l’Associazione Asgi aveva denunciato la mancata applicazione, nel più grande CAS di Bologna, il Mattei, delle misure di distanziamento personale previste dalle norme contro la pandemia. Dopo una lunghissima battaglia la Corte di cassazione ha riconosciuto che anche nei CAS va tutelato il diritto alla salute per i richiedenti asilo, garantendo anche a loro le misure adottate dallo Stato per contrastare l’epidemia da COVID-19, senza discriminazione alcuna.


La controversia era iniziata nel marzo 2020 davanti al Tribunale di Bologna dove ASGI ha presentato un ricorso chiedendo che il Ministero dell’interno, il Comune di Bologna, la Regione Emilia Romagna e il Consorzio L’Arcolaio garantissero ai richiedenti asilo ospiti del CAS Mattei il distanziamento personale imposto dalle misure anti-Covid, denunciando che nella struttura non erano rispettate in quanto gli ospiti erano costretti a vivere in stanze di 8-10 persone e senza spazi comuni compatibili con dette misure.

Il giudice di legittimità ha accolto le motivazioni ASGI, dichiarando che il diritto alla salute, anche dei richiedenti asilo, va esaminato dal Giudice ordinario, cioè dal Tribunale, perché non vi è potere discrezionale innanzi a misure pre-determinate dal legislatore in modo tale da non consentirne attuazioni differenziate e discriminatorie (le misure sul distanziamento personale).


Il giudice di legittimità riconosce che il diritto alla salute (così come tutti i diritti fondamentali) deve essere garantito a tutti, senza discriminazioni e che la sua tutela appartiene alla giurisdizione ordinaria.


Prof. Avv. Paolo Iafrate


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