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Decreto Flussi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 Gennaio 2022




È stato registrato dalla Corte dei Conti in data 27 dicembre 2021 e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2021 di programmazione dei flussi 2021, con cui sono state fissate le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare.


Il Decreto fissa una quota massima di ingressi pari a 69.700 unità, 42.000 delle quali riservate agli ingressi per motivi di lavoro stagionale.


Al fine di prevenire forme d'intermediazione illecita, si è replicata anche quest'anno la sperimentazione, riservando - nell'ambito della quota complessiva di 42.000 unità - 14.000 quote, per il solo settore agricolo, ai lavoratori nei cui confronti le domande di nulla-osta siano presentate, in nome e per conto dei datori di lavoro, dalle organizzazioni professionali dei datori di lavoro indicate nel Decreto (Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri, Alleanza delle cooperative (Lega cooperative e Confcooperative).


Le quote, infine, stabilite per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 27.000 e, tra queste, 20.000 sono riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia.


1.LA DOMANDA


L'inoltro da parte di un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente residente in Italia, della richiesta di nulla osta per l'assunzione di un lavoratore extracomunitario rappresenta il momento di avvio dell'intera procedura.


A partire dalle 9:00 del 12 gennaio 2022 sarà disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, che saranno trasmessi, esclusivamente con le consuete modalità telematiche.


Le domande potranno essere inviate a partire:

  • dalle ore 9:00 del 27 gennaio 2022 per l'assunzione di lavoratori non stagionali, per i lavoratori autonomi e per le conversioni. Rientrano tra queste domande anche quelle per i lavoratori non stagionali nel settore dell'autotrasporto, dell'edilizia del turismo relative ai cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto accordi di cooperazione in materia migratoria con l'Italia. Per i cittadini, invece, di quei Paesi il cui accordo di cooperazione in materia migratoria non è ancora in vigore, le domande potranno essere trasmesse solo a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cooperazione sulla Gazzetta Ufficiale.

  • dalle ore 9:00 del 1° febbraio 2022 per l'assunzione di lavoratori stagionali.


Come l'anno passato, prerequisito necessario per la compilazione e l'inoltro telematico delle domande è il possesso di un'identità SPID, come illustrato con Circolare del Ministero dell'Interno n. 3738 del 4 dicembre 2018 utilizzando possibilmente, lo stesso indirizzo email usato per l'identità SPID, quale nome utente.


Tutte le domande potranno essere presentate fino al 17 marzo 2022 e saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.


2.LE QUOTE DEL DECRETO


In base al nuovo decreto sono ammessi in Italia 69.700 lavoratori stranieri per motivi di lavoro subordinato stagionale e non stagionale e di lavoro autonomo. La quota complessiva è così ripartita:


2.1 INGRESSI PER LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE E PER LAVORO AUTONOMO


27.700 QUOTE, vengono riservate alle assunzioni nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero per cittadini dei Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria.


In particolare dei suddetti 27.700 ingressi, 17.000 sono riservati ai lavoratori cittadini di Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia - Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.


2.2 INGRESSI PER LAVORO STAGIONALE


Il Decreto prevede, 42.000 quote riservate all'ingresso per lavoro stagionale.


Le quote per lavoro stagionale sono riservate alle seguenti nazionalità: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Herzegovina, Corea (Repubblica di Corea), Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Ghana, Giappone, Guatemala, India, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

Diversamente dall' anno passato potranno fare ingresso per lavoro stagionale anche i cittadini del Guatemala.


Per maggiori informazioni vedasi la Circolare interministeriale prot. n. 116 del 5 gennaio 2022


Circolare-interministeriale-del-05012022
.pdf
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Prof. Avv. Paolo Iafrate


Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail: info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati.


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