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Corte UE: Illegittimo escludere le cittadine e i cittadini stranieri dagli aiuti alla famiglia


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021


La Corte di Giustizia dell’Unione Europea dichiarato illegittima l’esclusione dei cittadini stranieri privi di permesso di lungo periodo dal bonus bebè, istituito nel 2015, e dalla indennità di maternità per le madri disoccupate.


Per quanto riguarda l’assegno di natalità, la Corte rileva che tale assegno viene concesso automaticamente ai nuclei familiari che rispondono a determinati criteri oggettivi definiti ex lege, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali del richiedente. Si tratta di una prestazione in denaro destinata in particolare, mediante un contributo pubblico al bilancio familiare, ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento di un figlio appena nato o adottato. La Corte da ciò conclude che tale assegno costituisce una prestazione familiare, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera j), del regolamento n. 883/2004.


La Corte conclude che l’assegno di natalità e l’assegno di maternità rientrano nei settori della sicurezza sociale per i quali i cittadini di paesi terzi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2011/98 beneficiano del diritto alla parità di trattamento previsto da detta direttiva. Secondo la Corte tale esclusione è in contrasto con l’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione e con la direttiva 2011/98 che riconosce il diritto alla sicurezza sociale a tutti gli stranieri con un permesso di soggiorno anche breve purché consenta di lavorare.


Prof. Avv. Paolo Iafrate


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