Corte di Cassazione, sentenza n. 20127 del 14 luglio 2021
Status di rifugiato e ricongiungimento familiare - La sola presenza di figli nel Paese di origine non esclude l’ingresso del genitore infrasessantacinquenne
La Corte di Cassazione si pronuncia su un caso di richiesta di ricongiungimento del rifugiato con la madre che ha meno di sessantacinque anni, assistita in Patria da altro giovane figlio (non autonomo economicamente, neanche per se stesso):
"Il ricongiungimento con gli ascendenti possa essere generalmente richiesto ove gli stessi siano a carico del rifugiato, in assenza di un sostegno economico di altri figli in patria, ed in presenza della dimostrazione del loro sostentamento da parte del richiedente (...). La direttiva 2003/86/Ce ... all’art. 4 co. 2 lett. a... nell’includere gli ascendenti, pone come unico limite il rispetto delle condizioni stabilite dal successivo comma IV - che prevede, in termini limitativi, esclusivamente ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica o sanità pubblica.(...) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine si sottende "che siano in grado di provvedere al loro sostentamento".
In altre parole, il Giudice di merito deve verificare che l’accudimento nel paese di origine abbia natura "reddituale", non la sola presenza di figli nel Paese di origine esclude l’ingresso del genitore infrasessantacinquenne. Nel caso di specie, il ricorrente aveva dimostrato che i soldi inviati erano sia per il sostentamento della madre, che per il fratello, ancora studente, quindi non autonomo.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 18687 del 30 giugno 2021
La Corte di Appello non ha esaminato i documenti prodotti né effettuato un giudizio di comparazione tra la situazione del richiedente in Italia e quella nel suo Paese
La Cassazione ha censurato la mancata valutazione della copiosa documentazione prodotta dal ricorrente, cittadino ivoriano, in punto di integrazione, ai fini della valutazione dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione umanitaria.
La Corte ha ribadito il principio di diritto secondo il quale "in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente, con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza (Cass Sez. U, nn. 29459, 29460, 29461 de 2019).
Nella fattispecie la Corte di merito ha omesso completamente di esaminare i documenti prodotti ed effettuare un giudizio di comparazione tra la situazione attuale in Italia e quella lasciata dal ricorrente nel suo Paese di origine ".
Prof. Avv. Paolo Iafrate
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