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Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative: principi dell'adunanza plenaria




L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nelle sentenze n. 17-18/2021 pubblicate il 09.11.2021, ha affrontato la problematica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ed in particolare del loro assoggettamento a gara pubblica.


A tal proposito, il massimo Consesso della giustizia amministrativa ha evidenziato che le concessioni di beni demaniali per finalità turistico-ricreative rappresentano delle autorizzazioni di servizi ai sensi dell’art. 12 della direttiva c.d. servizi (direttiva 2006/123/CE), e come tali sono sottoposte all’obbligo di gara.


Di conseguenza, l’Adunanza Plenaria ha fissato una scadenza definitiva per le concessioni in essere, fissata al 31 dicembre 2023.


Eventuali proroghe legislative del termine fissato al 31 dicembre 2023, dovranno considerarsi in contrasto con il diritto dell’Unione e, pertanto, immediatamente non applicabili ad opera non solo del Giudice, ma di qualsiasi organo amministrativo, legittimato a considerare, da quel momento in poi, le concessioni in essere come inefficaci.


Nella specie, le norme nazionali che hanno disposto la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (compresa la moratoria introdotta -in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19- dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020), sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE.


Pertanto, le suddette norme nazionali non devono essere applicate né dai Giudici né dalla pubblica amministrazione (P.A.).


Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali atti siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiano comunque formato oggetto di un giudicato favorevole), deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari.


A tal riguardo non vengono in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A., in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza normato i provvedimenti di concessione, prorogandone i termini di durata.


La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi inefficaci, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato.


Ebbene, venendo in rilievo un rapporto di durata, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze, e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 09.11.2021, n. 17 e 18).


Avv. Alfredo Iadanza Lanzaro


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