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Come funziona la cessione di azienda?



La cessione di azienda è un'operazione straordinaria che ha per oggetto il trasferimento a titolo oneroso di un complesso di beni organizzati per l’esercizio dell’attività d’impresa (ndr Azienda ex art 2555 cc) oppure di un’articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata (ndr Ramo di Azienda ex art 2112 comma 5 cc).


Generalmente fanno parte dell'azienda a titolo esemplificativo: le licenze, i macchinari, le merci di magazzino, i marchi, il know how, i lavoratori, i beni immobili, i contratti con fornitori e clienti ecc.


La cessione d'azienda può dunque riguardare società di capitali o di persone e ditte individuali. Tale operazione è regolata dal codice civile e da successivi interventi giurisprudenziali.


Se le imprese cedute sono soggette a registrazione presso il registro delle imprese, l'atto di cessione deve essere redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata e depositato nel registro delle imprese a cura del notaio, entro trenta giorni. In ogni caso l'atto di cessione va provato per iscritto (2556 cc).

Per espressa previsione di legge ex art 2557 cc chi aliena l'azienda deve astenersi, per il periodo di cinque anni dal trasferimento, dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta. Se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento. L’oggetto del divieto di concorrenza può essere ampliato purché non impedisca ogni attività professionale. Ad ogni modo le Parti possono limitare o escludere il divieto di concorrenza.

Nella cessione d'azienda, il cessionario subentra automaticamente in tutti i contratti del cedente che non abbiano natura personale, salvo quelli che l'atto di cessione escluda espressamente.


Viene fatta salva la facoltà del terzo contraente di recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento per giusta causa e salvo la responsabilità del cedente (2558 cc).


La cessione dei crediti relativi all'azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede all'alienante (2559 cc).

Il cedente non è liberato dai debiti, inerenti all'esercizio dell'azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito.


Nel trasferimento di un'azienda commerciale risponde dei debiti suddetti anche l'acquirente dell'azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori (2560 cc).

Qualora l’immobile nel quale si svolge l’attività di impresa sia locato, il cedente dell’azienda può cedere il contratto di locazione dell’immobile, anche senza il consenso del locatore al quale il cedente dovrà dare comunicazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (art. 36 della Legge 27 luglio 1978 n. 392).


Infine in caso di cessione d’azienda, il rapporto di lavoro con i dipendenti dell'azienda ceduta continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. Il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento (2112 cc).

Avv. Lifang Dong e Avv. Chiara Civitelli

Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail: info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati.



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