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Avviare un'impresa in Italia come investitore straniero




Si può esercitare un'attività in Italia sia come persona fisica, sia attraverso la costituzione di una nuova società o attraverso l'acquisto di azioni di una società esistente. Infine, vi è anche la possibilità di costituire un ufficio di rappresentanza. Tuttavia l'ufficio di rappresentanza può svolgere solo attività di marketing. Tali opportunità sono disponibili sia per i cittadini europei che per quelli extra-europei.


Quando l'attività è svolta come persona fisica, ci sono alcuni adempimenti amministrativi preliminari come l'apertura di una partita IVA e la responsabilità per debiti è estesa all'intero patrimonio individuale, per cui è un'opzione rischiosa. Lo stesso rischio vale per le società di persone come S.n.c. (Società in nome collettivo) e S.a.s. (Società in accomandita semplice), che non hanno personalità giuridica.


La tipologia di società più comune per condurre attività di piccola scala in Italia è la S.r.l. (Società a responsabilità limitata), meno rischiosa in quanto la responsabilità è limitata all'importo dell'investimento. In futuro, se necessario, la SRL potrà essere convertita in società per azioni ("S.p.A") per essere eventualmente quotata sul mercato.


I requisiti per costituire una Srl in Italia sono i seguenti:

  • Capitale sociale minimo di 10.000,00 Euro. Deve essere versato al 25% (2.500 Euro) al momento della costituzione. Se c'è un socio unico deve essere versato al 100% al momento della costituzione.

  • Attribuzione di codice fiscale italiano per soci e amministratori. Per richiedere il codice fiscale italiano per conto di imprese estere può essere richiesta la legalizzazione e traduzione della visura camerale estera e la firma di una procura notarile.

  • Soci e amministratori non devono essere necessariamente residenti in Italia

  • Avere un indirizzo in Italia per la sede legale della società.


La Procedura di costituzione prevede la firma di una procura (se soci o amministratori non parlano italiano e/o non sono fisicamente presenti in Italia) e la firma di un atto costitutivo presso un Notaio. Successivamente la società può essere iscritta al Registro Imprese e richiedere la PEC e la Partita IVA. Il capitale sociale può essere versato inizialmente in un conto bancario fiduciario del Notaio all'atto di costituzione e successivamente trasferito in un conto corrente bancario della società aperto dall'amministratore incaricato.


È possibile mantenere l'azienda inattiva per un periodo iniziale. Si sconsiglia tuttavia di mantenere la società inattiva per più di 2 anni onde evitare accertamenti dell'Agenzia delle Entrate.


Dal 2017 in Italia è stata introdotta una tipologia semplificata di società a responsabilità limitata (S.r.l.s.) con un capitale sociale minimo di 1€ e un processo di costituzione senza spese notarili. Non è però opportuno rivolgersi ad una società a responsabilità limitata semplificata per finalità migratorie né per la gestione dei rapporti con finanziatori.


Avv. Lifang Dong e Avv. Chiara Civitelli

Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail: info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati.

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