Si può esercitare un'attività in Italia sia come persona fisica, sia attraverso la costituzione di una nuova società o attraverso l'acquisto di azioni di una società esistente. Infine, vi è anche la possibilità di costituire un ufficio di rappresentanza. Tuttavia l'ufficio di rappresentanza può svolgere solo attività di marketing. Tali opportunità sono disponibili sia per i cittadini europei che per quelli extra-europei.
Quando l'attività è svolta come persona fisica, ci sono alcuni adempimenti amministrativi preliminari come l'apertura di una partita IVA e la responsabilità per debiti è estesa all'intero patrimonio individuale, per cui è un'opzione rischiosa. Lo stesso rischio vale per le società di persone come S.n.c. (Società in nome collettivo) e S.a.s. (Società in accomandita semplice), che non hanno personalità giuridica.
La tipologia di società più comune per condurre attività di piccola scala in Italia è la S.r.l. (Società a responsabilità limitata), meno rischiosa in quanto la responsabilità è limitata all'importo dell'investimento. In futuro, se necessario, la SRL potrà essere convertita in società per azioni ("S.p.A") per essere eventualmente quotata sul mercato.
I requisiti per costituire una Srl in Italia sono i seguenti:
Capitale sociale minimo di 10.000,00 Euro. Deve essere versato al 25% (2.500 Euro) al momento della costituzione. Se c'è un socio unico deve essere versato al 100% al momento della costituzione.
Attribuzione di codice fiscale italiano per soci e amministratori. Per richiedere il codice fiscale italiano per conto di imprese estere può essere richiesta la legalizzazione e traduzione della visura camerale estera e la firma di una procura notarile.
Soci e amministratori non devono essere necessariamente residenti in Italia
Avere un indirizzo in Italia per la sede legale della società.
La Procedura di costituzione prevede la firma di una procura (se soci o amministratori non parlano italiano e/o non sono fisicamente presenti in Italia) e la firma di un atto costitutivo presso un Notaio. Successivamente la società può essere iscritta al Registro Imprese e richiedere la PEC e la Partita IVA. Il capitale sociale può essere versato inizialmente in un conto bancario fiduciario del Notaio all'atto di costituzione e successivamente trasferito in un conto corrente bancario della società aperto dall'amministratore incaricato.
È possibile mantenere l'azienda inattiva per un periodo iniziale. Si sconsiglia tuttavia di mantenere la società inattiva per più di 2 anni onde evitare accertamenti dell'Agenzia delle Entrate.
Dal 2017 in Italia è stata introdotta una tipologia semplificata di società a responsabilità limitata (S.r.l.s.) con un capitale sociale minimo di 1€ e un processo di costituzione senza spese notarili. Non è però opportuno rivolgersi ad una società a responsabilità limitata semplificata per finalità migratorie né per la gestione dei rapporti con finanziatori.
Avv. Lifang Dong e Avv. Chiara Civitelli
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