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  • lifang60

Applicazione della regola dell'origine dei prodotti da importare in USA



Secondo la normativa statunitense, in linea di principio, il Paese d’Origine che deve essere dichiarato e marcato per un prodotto contenente componenti provenienti da più Paesi, è il Paese nel quale il prodotto è stato soggetto all’ultima trasformazione significativa, ossia, dove il bene è stato trasformato in maniera sostanziale attraverso delle operazioni che non si siano limitate ad un processo minore di produzione, od ad operazioni di processo meramente combinate, od infine al semplice assemblaggio. Il prodotto deve quindi risultare in un nuovo e differente articolo commerciale, con nome, caratteristiche ed utilizzo nuovi (come ritenuto nella sentenza del caso “Energizer Battery, Inc. v. United States”, 190 F. Supp. 3d 1308 (Ct. Int’l Trade 2016)).


A causa della recente crisi del COVID-19 con i relativi problemi di approvvigionamento sul mercato, svariate imprese manufatturiere si sono trovate costrette in alcuni casi a cambiare i propri fornitori di componenti, persino cambiando i rispettivi Paesi di fornitura rispetto a quelli precedenti; tuttavia, il cambio dei processi di produzione o dei fornitori di componenti può pregiudicare il risultato finale dell’analisi sull’origine del prodotto, sopra descritta: se, per esempio, un componente fondamentale di un bene è prodotto è in Malesia, di modo che tale componente malese è caratterizzato quale l’essenza o la caratteristica essenziale del bene finito, in tal caso può ritenersi che la trasformazione sostanziale sia avvenuta in Malesia, benché qualche altro componente sia proveniente da altri Paesi e l’assemblaggio finale avvenga in USA.


Se, però, la provenienza di tale componente fondamentale muta dalla Malesia alla China in conseguenza di qualche modifica nella catena di fornitura, l’analisi sul Paese d’Origine può cambiare di conseguenza, di modo che a quel punto la Cina dovrebbe essere dichiarata e ritenuta l’effettivo Paese d’Origine del prodotto, conformemente all’art. 301 delle Leggi statunitensi sul Commercio e qualche ulteriore regolamento di recente emanato in USA per fronteggiare dal punto di vista commerciale la Cina: diverrebbe di conseguenza applicabile un dazio all’importazione addizionale, che può variare dal 7.5% al 25% del valore in dogana del prodotto (come disposto da 83 Fed. Reg. 28710; Notice of Modification of Section 301 Action: China’s Acts, Policies, and Practices Related to Technology Transfer, Intellectual Property, and Innovation, 85 Fed. Reg. 3741, 22 Gennaio 2020).


Tenuto conto di quanto sopra, è opportuno porre sempre la dovuta attenzione per assicurarsi che il Paese d’Origine appropriato sia dichiarato e venga ben determinato all’atto dell’importazione in USA dei prodotti (in particolare, allorché sia avvenuto un cambio nell’utilizzo di un componente fondamentale per i processi di produzione, conseguente all’eventuale carenza di tali componenti sul mercato nel quale l’impresa manufatturiera era solita in precedenza piazzare i propri ordini d’acquisto), e questo in quanto la menzionata determinazione può avere significativi effetti su:

  1. La definizione dell’importo dei dazi doganali all’importazione nonché azioni di salvaguardia applicabili ai prodotti in questione (secondo quanto disposto in General Note 3, Harmonized Tariff Schedule of the United States (HTSUS) (2021), che fissa gli importi dei dazi all’importazione dei prodotti originari di differenti Paesi e regioni);

  2. La determinazione del Paese che dovrebbe essere dichiarato quale quello d’origine del prodotto secondo le regole applicabili a tale definizione;

  3. La determinazione dei requisiti applicabili all’etichettatura, quale quella del “Made in USA”;

  4. Il rispetto delle normative statunitensi per la partecipazione alle gare per i contratti pubblici, come il Buy American Act, che richiede una percentuale molto alta di contenuto d’origine USA (fino al 60% e più) per essere ammessi a tali gare.

In tutti i casi sopra citati, persino modifiche minori sull’origine dei componenti che entrano a far parte di prodotti finiti può portare ad una differente valutazione a seguito dell’analisi sul Paese d’Origine, con tutti i relativi ostacoli all’importazione dei prodotti, l’imposizione di dazi doganali di maggior importo, o persino la proibizione alla partecipazione a gare di appalto per i contratti pubblici del Governo USA.


Per i prodotti importati con dichiarazione d’origine errata, o negligentemente o falsamente riportata, secondo il livello di colpa della dichiarazione errata o negligente, possono essere applicate sanzioni variabili dal 20% del valore dei dazi sulla merce al doppio o persino al quadruplo dei dazi che sarebbero effettivamente dovuti secondo la normativa doganale, oltre tasse e commissioni, e a scalare sino all’effettivo valore di tale merce sul mercato interno USA. Ulteriori sanzioni possono, infine, applicarsi se il marchio “Made in USA” falso o non spettante è passibile di causare confusione tra il pubblico dei consumatori.


Al fine di poter legalmente marchiare un prodotto come “Made in USA”, pertanto, l’assemblaggio od il processo di produzione finale così come tutte le fasi significative del processo devono avvenire in USA, e tutti, o virtualmente tutti, gli ingredienti o componenti del prodotto devono essere manufatti in USA: secondo la Federal Trade Commission, solo una percentuale minima, se del caso, di contenuto estero può presentarsi a tale riguardo nel prodotto finito (così come disposto nel “Complying with the Made in USA Standard”, Fed. Trade Comm’n, leggibile su: https://www.ftc.gov/tips-advice/businesscenter/guidance/complying-made-usa-standard).


Secondo tali normative, apporre impropriamente il marchio “Made in USA” su un’etichetta può qualificarsi come un atto illegale o fraudolento, tale da esporre l’etichettatore in questione ad una multa di Dollari USA 43.792 per ciascuna violazione (come disposto dal 15 U.S.C. §§ 45(m), 57a; 16 C.F.R. §§ 323.2, 323.4; Adjustments to Civil Penalty Amounts, 85 Fed. Reg. 2014, 14 Gennaio 2020).


Infine e per concludere la trattazione di questa materia, occorre notare che in un recente caso la Federal Trade Commission statunitense ha punito l’uso indebito del marchio “Made in USA” pure negli avvisi promozionali presenti nel sito web di un’impresa, che è stata multata per Dollari USA 146.249,24: il riferimento è alla sentenza emessa contro Gennex Media LLC ed il suo proprietatio per aver riportato sul loro sito web che i prodotti da essi venduti erano stati manufatti negli Stati Uniti, mentre invece in numerosi casi erano stati importati integralmente dalla Cina (come da Comunicato Stampa della Fed. Trade Comm’n: FTC Approves Final Order Requiring Gennex Media LLC and Owner to Pay Monetary Judgment and Stop Making Deceptive Claims (14 Aprile 2021), leggibile su: https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2021/04/ftcapproves-final-order-requiring-gennex-media-llc-owner-pay; e Comunicato Stampa della Fed. Trade Comm’n: FTC Order Requires Gennex Media LLC and Its Owner to Pay $146,249, and Stop Making Deceptive ‘Made in USA’ Claims (1 Marzo 2021), leggibile su: https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2021/03/ftc-order-requires-gennex-media-llc-its-owner-pay-146249-stop).


Prof. Avv. Salvatore Vitale

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