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Annullata espulsione per difetto di motivazione sulla prevalenza della pericolosità sociale




Annullata l’espulsione: la PA non ha fornito “adeguata motivazione sulla prevalenza della pericolosità sociale rispetto ai vincoli familiari”


Il Giudice di Pace Napoli, con ordinanza del 4 maggio 2022 ha accolto il ricorso alla luce dei documentati e “qualificati” legami familiari del ricorrente (figlio minore italiano e nuova compagna italiana in attesa di secondo figlio del ricorrente) e tenuto conto della pronuncia cautelare di accoglimento del Tribunale. Il GdP ha, difatti, affermato che, sebbene sia “evidente la storia delle condanne penali elencate dalla Questura che ha eccepito la pericolosità sociale del ricorrente”, la PA non ha fornito “adeguata motivazione sulla prevalenza della pericolosità sociale rispetto ai vincoli familiari”.


Tali legami, anche ai sensi del novellato art. 19, co.1.1, d.lgs. 286/98 (come mod. dal Dl. 130/2020), determinano l’inespellibilità del ricorrente per garantirne la tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare, comportando l’accoglimento del ricorso a tutela dei legami familiari sui quali “la Questura nulla ha eccepito o contestato né provato il contrario di quanto affermato dal ricorrente né ha fornito alcun elemento atto a contestare tale assunto che appare fondato”.


Prof. Avv. Paolo Iafrate


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