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Anche le società possono usufruire degli effetti dell'art. 125 quinquies del TUB



Importante pronuncia dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) che ha visto accogliere il ricorso di una società, assistita dall’Avv. Lifang Dong unitamente all’Avv. Alfredo Iadanza Lanzaro.


La particolarità della fattispecie posta all’attenzione del Collegio ABF di Milano riguardava l’applicazione della disciplina di favore prevista dall’art. 125-quinquies del TUB per i consumatori, anche alle società.


Nella specie, pur non potendo applicare al caso in esame l’art. 125-quinquies del TUB, la società si era vista comunque dichiarare la risoluzione del finanziamento richiesto per l’acquisto di un’autovettura, e la restituzione delle prime due rate versate, così usufruendo degli effetti della disciplina di favore prevista per i consumatori dal precitato articolo.


I membri del Collegio hanno, infatti, così deciso di accogliere il ricorso “in forza del collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento di cui è chiesta la risoluzione e il relativo contratto di fornitura”.


La motivazione ben esplicitata nel provvedimento chiariva che “Qualora, infatti, un contratto di fornitura o compravendita sia collegato ad un mutuo di scopo perfezionato per finanziarlo, ove il venditore sia totalmente inadempiente, avendo omesso la consegna del bene compravenduto, ed abbia invece ricevuto direttamente dalla banca la somma mutuata a titolo di pagamento del corrispettivo, la risoluzione della compravendita comporta la risoluzione anche del collegato contratto di finanziamento, mentre la banca dovrà rivolgere la sua richiesta di restituzione non nei confronti del mutuatario ma direttamente ed esclusivamente nei confronti del venditore”.


Alla base della importante decisione dell’ABF, dunque, vi era stato l’inadempimento del venditore dell’autovettura che, nonostante avesse ricevuto dall’Istituto bancario la somma oggetto di finanziamento per l’acquisto del bene, non aveva poi consegnato alla società il bene compravenduto, da ciò scaturendo “che il collegamento negoziale tra i due contratti e la loro interdipendenza producano una regolamentazione unitaria delle vicende relative alla permanenza del vincolo contrattuale, per cui essi «simul stabunt, simul cadent»”.


Ne era derivato che il contratto di finanziamento risultava risolto ai sensi degli articoli 1453 c.c. e segg. per inadempimento del venditore/fornitore, a prescindere dalla qualifica di consumatore del ricorrente, con l’ulteriore effetto di restituzione da parte dell’Istituto bancario delle rate già pagate (Collegio di Milano, decisione n. 447/2022).


Avv. Lifang Dong e Avv. Alfredo Iadanza Lanzaro


Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail: info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati.


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