top of page
  • lifang60

Adozione dalla UE di misure per limitare l’importazione di cavi in fibra ottica dalla Cina



La Commissione UE ha ricevuto ad Agosto 2020 una denuncia di asserite importazioni sottocosto dalla Cina, presentata da Europacable, associazione di produttori rappresentanti oltre il 25% della produzione europea di cavi in fibra ottica, usati in via primaria per la costruzione di infrastrutture per telecomunicazioni di nuova generazione in vari Stati membri UE.

Secondo tale denuncia, vi sarebbe stata la prova di effetti distorsivi nell’ambito dell’industria cinese dei cavi in fibra ottica, asserendosi in particolare che tali cavi prodotti in Cina sarebbero stati introdotti in maniera pesantemente sotto costo nell’Unione Europea, con un margine di dumping del 123%, in tal modo pregiudicando seriamente l’industria europea di tale settore.

Europacable in pratica esponeva che, in un’industria richiedente forti investimenti, il livello attuale di redditività non sarebbe in grado d’aiutare i produttori UE ad investire in maniera sufficiente sulle tecnologie 5G e di mantenere una posizione competitiva sul mercato europeo, tenuto conto dell’aumento significativo di importazioni a basso costo dalla Cina.

La denuncia altresì sosteneva che l’imposizione di misure anti-dumping sulle importazioni di cavi in fibra ottica dalla Cina sarebbe stata nell’interesse complessivo dell’UE, riportando la situazione nell’ambito di un’onesta concorrenza sul mercato europeo, dal momento che avrebbe aiutato l’industria europea a compensare i danni causatile dalle importazioni sotto costo originate dalla Cina, ed inoltre avrebbe eliminato la minaccia immediata di ulteriori danni sostanziali, senza pregiudicare allo stesso tempo gli interessi degli utilizzatori industriali dei detti prodotti.

Dopo aver esaminato la suddetta denuncia di Europacable, la Commissione ha pubblicato a Settembre 2020 la Notifica di Inizio della procedura antidumping n. 2020/C 316/09.

Mentre la Commissione stava raccogliendo commenti e valutando fatti esposti sia dai produttori e importatori dalla Cina di cavi in fibra ottica, sia da altri soggetti europei interessati, a Dicembre 2020 Europacable ha presentato alla Commissione una richiesta di imposizione dell’obbligo di registrazione, ossia, che le importazioni di tali prodotti fosse assoggettata a registrazione di modo che eventuali misure potessero essere in seguito applicate a partire dalla data di tale registrazione, subordinatamente alla comprova finale della vendita effettivamente sottocosto nei casi in questione.

La Commissione, alla fine di Marzo 2021, ha deciso pertanto che ci fosse prova sufficiente sul fatto che l’importazione dei detti prodotti dalla Cina avvenisse sotto costo, e questo nonostante svariati appunti ed obiezioni sollevati dalla CCCME-Camera di Commercio Cinese per l’Importazione e l’Esportazione di Macchinari e Prodotti Elettronici, la quale in particolare sottolineava che i requisiti legali per l’imposizione della registrazione non fossero stati soddisfatti, mancando la conoscenza, in capo agli importatori europei, della presunta vendita sottocosto, oltre che la prova di qualsivoglia recente aumento delle importazioni di cavi in fibra ottica dalla Cina.

Un ulteriore appunto riguardava la circostanza che, qualora eventuali aumenti delle importazioni fossero avvenuti in assenza della conoscenza da parte degli importatori della possibile imposizione di misure a contrasto del dumping, non si sarebbe dovuta ritenere soddisfatta la condizione legale per l’imposizione della registrazione.

Tuttavia, la Commissione, contrariamente a quanto sostenuto dalla CCCME, ha ritenuto che – posto che la Notifica d’Inizio della procedura antidumping era stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea – gli importatori fossero a conoscenza, o avrebbero comunque dovuto esserlo, delle pratiche di vendita sottocosto, della loro rilevanza e del danno esposto in quel momento.

La Commissione ha inoltre ritenuto che le importazioni fossero significativamente (fino al 27.5%) aumentate dopo l’inizio della procedura d’indagine, e che questo era dipeso proprio dalle decisioni prese in piena coscienza dagli importatori in prospettiva della possibile imposizione di dazi compensativi su quei prodotti provenienti dalla Cina.

Secondo la normativa europea sulla registrazione, obblighi a tale riguardo possono essere imposti al fine di assicurare che - qualora l’indagine dovesse alla fine confermare i fatti in tal modo supportando l’imposizione di dazi antidumping – dazi possano essere imposti con effetti retroattivi sui prodotti così registrati, sempre a condizione che tale responsabilità riscontrata in futuro dipenda da e sia collegata esclusivamente ai risultati dell’indagine antidumping.

L’importo da corrispondersi in dipendenza da tale possibile responsabilità riscontrata in futuro – secondo quanto sottolineato dalla Commissione nella sua decisione di Marzo 2021 che ha imposto l’obbligo di registrazione – può essere stimato ad un livello pari a quanto necessario per eliminare il danno evidenziato nella denuncia di Europacable, ossia fino al 43% ad valorem del prezzo CIF dell’importazione di tali prodotti cinesi.

Dopo aver, di conseguenza, deciso di imporre l’obbligo di registrazione delle importazioni dalla Cina di cavi in fibra ottica, la Commissione ha altresì stabilito con decisione del 23 Aprile 2021 - sulla base del Regolamento UE n. 2016/1036 sulla protezione contro le importazioni sottocosto da Stati non membri UE – riguardo all’indagine antidumping in corso sulle importazioni dei detti prodotti, di non imporre al momento altresì misure provvisorie antidumping mentre l’indagine prosegue.

Si prevede che la decisione finale sull’imposizione o meno di tali misure, se del caso in via definitiva, sia emessa dalla Commissione a fine Novembre 2021.


Prof. Avv. Salvatore Vitale


* This article is not a legal advice, but it has an informative function only. For personalized legal advice, contact us by e-mail info@dongpartners.eu or by phone +39 06 916505710.© Dong & Partners International Law Firm, All rights reserved


7 visualizzazioni0 commenti
bottom of page