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La cassa integrazione nel decreto ristori 137/2020


Il Decreto Ristori ha esteso di ulteriori 6 settimane l’accesso alla cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per quei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza Covid.


Le sei settimane devono essere usufruite nel periodo tra il 16 novembre ed il 31 gennaio 2021. Sono imputate allo stesso periodo anche eventuali prestazioni riferite al decreto Agosto e collocate anche parzialmente dopo il 15 novembre.


L’accesso allo strumento è gratuito per i datori di lavoro, che alternativamente:

  • abbiano subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;

  • abbiano avviato l’attività d’impresa successivamente al primo gennaio 2019;

  • appartengano ai settori colpiti dal DPCM del 25 ottobre: gelaterie, pasticcerie, bar, ristoranti, aziende agricole, strutture alberghiere, catering, piscine, palestre, teatri e cinema, discoteche e sale da ballo.

Negli altri casi, per accedere allo strumento i datori di lavoro dovranno versare un contributo addizionale, che varia in base alla riduzione del fatturato rispetto al 2019.


Per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%, il contributo addizionale sarà pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

Per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato, il contributo addizionale sarà pari al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

In alternativa alla cassa integrazione, il datore di lavoro può richiedere l’esonero contributivo per 4 settimane.


Le domande possono essere presentate all’INPS entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa. In sede di prima applicazione della norma il termine è fissato al 30 novembre 2020.


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Redundancy fund in italian compensation decree 137/2020


The Italian Compensation Decree extended access to redundancy fund for a further 6 weeks for those employers who suspend or reduce their work due to the Covid emergency. The six weeks must be used in the period between November 16th and January 31st 2021. Any access to the redundancy fund related to the August decree is also attributed to the same period if partially placed after November 15th.

Access to the fund is free for employers, who alternatively:

  • have suffered a reduction in turnover equal to or greater than 20%;

  • have started business activities after January 1, 2019;

  • belong to the sectors affected by the Decree of 25 October: ice cream parlors, pastry shops, bars, restaurants, farms, hotels, catering, swimming pools, gyms, theaters and cinemas, discos and dance halls.

In other cases, employers will have to pay an additional contribution, which varies according to the reduction in turnover compared to 2019.

For employers who have had a reduction in turnover of less than 20%, the additional contribution will be equal to 9% of the total remuneration that would have been due to the worker for the hours not worked during the suspension or reduction of work.

For employers who have not had any reduction in turnover, the additional contribution will be equal to 18% of the overall remuneration that would have been due to the worker for the hours not worked during the suspension or reduction of work.

As an alternative to the redundancy fund, the employer can request the contribution exemption for 4 weeks.

Applications can be submitted to INPS by the end of the month following the period in which the reduction or suspension of work began. In the first application of the rule, the deadline is set at 30 November 2020.

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