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Italian Justice in the time of the Covid-19 emergency


The pandemic is accelerating the digitization process of the Italian judicial system. There are various measures that have taken place in this area since the beginning of the emergency: the law decree 18/2020 converted into law 27/2020, the law decree 28/2020 converted into law 70/2020, the law decree 34/2020 converted into law 77/2020 and, most recently, the law decree n.137 of 28 October 2020.


The need to contain infections and the consequent forced social distancing has determined the urgency to digitize the process, favoring the handling of hearings remotely, the filing of documents and Judicial Councils using telematic methods.


The digital transformation of Italian justice was already underway. The electronic civil process was already a reality since 2014. In 2017 the electronic administrative process was introduced on an experimental basis and from 2019 the electronic tax process became mandatory. With the emergency measures of 2020, a boost is given to the digitalization of criminal justice as well.


The sudden adaptation to the new emergency measures was balanced by an official postponement of the hearings (except in particular matters) and the suspension of the statute of limitations for crimes and general procedural terms from 8 March to 30 June 2020.

With regard to the suspension of the statute of limitations for offenses provided for by art. 83 paragraph 4 of the law decree n. 18, the Italian jurisprudence has raised doubts of constitutional legitimacy by contrast with the principle of non-retroactivity of the criminal law, which, however, were considered manifestly unfounded.


Then Italian Supreme Court (Cassazione) intervened with sentence no. 26215/2020 to clarify that only the suspension of the prescription relating to the first phase (9 March - 11 May) and not also that relating to the second phase (12 May - 30 June) applies to trials with a hearing falling within the first phase of the emergency, even if the hearing is postponed to a date after 30 June 2020.


The law decree n. 137 of 28 October 2020 recently established further provisions on civil, criminal, administrative, accounting and tax justice.


In summary, among the main provisions in the field of civil justice:

  • Extends the period of suspension of enforcement procedures relating to the debtor's main residence by six months, bringing it to 31 December 2020 instead of 30 June provided for by art. 54-ter, paragraph 1, of the decree-law of 17 March 2020, n. 18, converted, with amendments, by law 24 April 2020, n. 27.

  • Until January 31, 2021, or until the state of emergency remains, the provisions of art. 221 of the law decree n. 34/2020, as converted by l. n. 77/2020, which provides for alternative ways of celebrating the civil hearing.

  • Hearings in civil proceedings to which the presence of the public is allowed can be held behind closed doors pursuant to article 128 of the Italian Civil Procedure Code, at the discretion of the judge.

  • For hearings on the matter of consensual separation and joint divorce, the judge can order the written discussion, provided that all parties expressly renounce to attend the hearing, with notice filed at least fifteen days before the hearing.

  • The Judge is not required to be present in the judicial office or in the council chamber, being able to participate remotely.

  • The new provisions also apply to proceedings relating to ritual arbitration and the military justice.


Provisions on criminal justice:

  • In the preliminary investigation phase, the public prosecutor and the judicial police can use remote connections, identified and regulated by the Director General of information and automated systems of the Ministry of Justice to carry out acts that require the participation of the person under investigation and the injured party, lawyers, consultants, experts or other people. The remote connection can be used provided that: the physical presence cannot be ensured for health reasons or risk of contagion and the lawyer of the person being investigated does not object, when the act requires his presence (for example, the interrogation of the suspect who has received the relevant notice of conclusion of the preliminary investigations).

  • People called to participate (remotely) are promptly invited to the judicial police office closest to their place of residence, which is equipped with suitable tools to ensure remote connection. The lawyer can participate remotely by connecting from his own office, unless he decides to be present in the place where his client is. The offended person and the person under investigation can also participate in the proceedings from the office of his lawyer. The consultants or experts can also be heard remotely from their office.

  • The filing of the documents indicated in paragraph 3 of article 415-bis (Notice of conclusion of the preliminary investigations) of the Italian Criminal Code at the offices of the public prosecutors' offices and at the courts takes place, exclusively, through the e-portal "identified" by order of the Director General of the information and automated systems of the Ministry of Justice. All other different documents can be filed by certified e-mail.


Provisions on administrative justice:

  • The provisions of the fourth and subsequent periods of paragraph 1 of article 4 of the law decree of 30 April 2020, no. 28, apply to public hearings that take place from 9 November 2020 to 31 January 2021.

  • All affairs under discussion from November 9, 2020 to January 31, 2021 pass for decision in the state of the proceedings and without oral discussion.


Provisions on accounting justice:

All court hearings must be held behind closed doors


Provisions on tax justice:

All court hearing must be held by remote connection and through written discussion.


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La Giustizia Italiana ai tempi dell’emergenza Covid-19


La pandemia sta accelerando il processo di digitalizzazione del sistema giudiziario italiano. Vari sono i provvedimenti che si sono susseguiti in questo ambito dall’inizio dell’emergenza: il decreto legge 18/2020 convertito in legge 27/2020, il decreto legge 28/2020 convertito in legge 70/2020, il decreto legge 34/2020 convertito in legge 77/2020 e, da ultimo, il decreto legge n.137 del 28 ottobre 2020.


La necessità di contenere i contagi ed il conseguente distanziamento sociale forzato ha determinato l’urgenza di digitalizzare il processo, favorendo la trattazione di udienze da remoto, il deposito degli atti e lo svolgimento di camere di consiglio con modalità telematiche.


La trasformazione digitale della giustizia italiana era già in atto. Il processo civile telematico era già una realtà dal 2014. Nel 2017 fu introdotto in via sperimentale il processo amministrativo telematico e dal 2019 è divenuto obbligatorio il processo tributario telematico. Con i provvedimenti emergenziali del 2020 viene invece data una spinta alla digitalizzazione anche della giustizia penale.


Il repentino adattamento alle nuove misure emergenziali è stato bilanciato da un rinvio d’ufficio delle udienze (salvo in particolari materie) e la sospensione dei termini di prescrizione dei reati e dei termini processuali generali dal 8 marzo al 30 giugno 2020.

Riguardo alla sospensione della prescrizione dei reati prevista dall’art. 83 comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, la giurisprudenza italiana ha sollevato dubbi di legittimità costituzionale per contrasto con il principio di irretroattività della legge penale, che tuttavia sono stati ritenuti manifestamente infondati.


La Cassazione è poi intervenuta con sentenza n. 26215/2020 a chiarire che per i processi con udienza ricadente nella prima fase di emergenza covid opera solo la sospensione della prescrizione relativa alla suddetta fase (9 marzo – 11 maggio) e non anche quella relativa alla seconda fase (12 maggio – 30 giugno) anche se l'udienza viene rinviata a data successiva al 30 giugno 2020.


Il d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020 ha dettato recentemente ulteriori disposizioni in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.


In sintesi, tra le principali disposizione in ambito di giustizia civile:

  • Estende di sei mesi il periodo di sospensione delle procedure esecutive relative all’abitazione principale del debitore portandola al 31 dicembre 2020 in luogo del 30 giugno previsto in forza dell’art. 54-ter, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

  • Fino al 31 gennaio 2021, ovvero fino al permanere dello stato d’emergenza, trovano altresì applicazione le disposizioni dell’art. 221 del d.l. n. 34/2020, come convertito dalla l. n. 77/2020, che prevede modalità di celebrazione alternative dell’udienza civile.

  • Udienze dei procedimenti civili alle quali è ammessa la presenza del pubblico possono celebrarsi a porte chiuse ai sensi dell'articolo 128 c.p.c, su provvedimento discrezionale del giudice.

  • Per le udienze in materia di separazione consensuale e di divorzio congiunto il giudice può disporre la c.d. trattazione scritta, a condizione che tutte le parti rinuncino espressamente all’udienza in presenza, con comunicazione depositata almeno quindici giorni prima dell’udienza.

  • Al Giudice non è richiesta la presenza nell’ufficio giudiziario o nella camera di consiglio, potendo parteciparvi da remoto.

  • Le nuove disposizioni in tema di giustizia, in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare.

Disposizioni in materia di giustizia penale:

  • Nella fase delle indagini preliminari, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone. Il collegamento da remoto potrà essere utilizzato a condizione che: la presenza fisica non possa essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19; il difensore della persona sottoposta alle indagini non si opponga, quando l’atto richiede la sua presenza (ad esempio, l’interrogatorio dell’indagato che abbia ricevuto il relativo avviso di conclusione delle indagini preliminari).

  • Le persone chiamate a partecipare (da remoto) all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso l’ufficio di polizia giudiziaria più vicino al luogo di residenza, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Il difensore può partecipare da remoto mediante collegamento dal proprio studio, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. La persona offesa e quella sottoposta alle indagini possono partecipare agli atti o essere sentite anche in collegamento dallo studio del difensore che li assiste e i consulenti o esperti di cui si avvale il pubblico ministero o la polizia giudiziaria possono essere sentiti anche in collegamento dal loro studio.

  • Il deposito dei documenti indicati dal comma 3 dell’articolo 415-bis (Avviso di conclusione delle indagini preliminari) c.p.p. presso gli uffici delle procure della repubblica e presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico, “individuato” con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Tutti gli altri atti diversi possono essere depositati mediante posta elettronica certificata.

Disposizioni in materia di giustizia amministrativa:

  • Le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, si applicano alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021.

  • Tutti gli affari in trattazione dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021 passano in decisione allo stato degli atti e senza discussione orale.


Disposizioni in materia di giustizia contabile:

le adunanze e le udienze dinanzi la Corte dei Conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico debbano celebrarsi a porte chiuse


Disposizioni in materia di giustizia tributaria

le udienze dei procedimenti tributari, siano essi in pubblica udienza o camera di consiglio, non potranno svolgersi in presenza dei difensori e magistrati, ma solo con modalità di collegamento da remoto o in forma di trattazione scritta.


Schede per approfondire:

Scheda di analisi su Decreto legge 17 ma
.
Download • 400KB
S-2020-42 2020.05
.04 Scheda US DL 28-202
Download 04 SCHEDA US DL 28-202 • 655KB
Scheda Ufficio studi CNF - Legge 70-2020
.
Download • 186KB
Scheda US DL 34-2020
.pdf
Download PDF • 331KB
S-2020-55 D.L. ristori n. 137-2020
.pdf
Download PDF • 287KB

Fonte: Consiglio Nazionale Forense

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