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#Contributi a Fondo Perduto: domande fino al 13 agosto 2020


Il bonus contributo a fondo perduto, previsto dal “decreto Rilancio” (Dl n. 34 del 19 maggio 2020), consiste nell’erogazione ai titolari di attività d’impresa, di lavoro autonomo e agricole, di una somma di denaro commisurata alla diminuzione di fatturato causata dall’emergenza Coronavirus.


L’istanza per la richiesta del contributo a fondo perduto va presentata dal 15 giugno al 13 agosto all'Agenzia delle Entrate.


REQUISITI

  • il fatturato relativo all'anno 2019 deve essere inferiore a 5 milioni di euro;

  • il fatturato relativo al mese di aprile 2020 deve essere inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019.

Le imprese e partite iva che hanno iniziato l'attività il 1 gennaio 2019 possono accedere al contributo a prescindere dalla riduzione di fatturato.


Non possono accedere:

  • i professionisti iscritti alle Casse degli Ordini professionali

  • collaboratori parasubordinati;

  • lavoratori dello spettacolo;

  • coloro che fruiscono del bonus professionisti e del bonus lavoratori (di 600 euro) del decreto Cura Italia;

  • le attività che risultano cessate al 31 marzo 2020;


IMPORTO DEL CONTRIBUTO


L’ammontare del contributo si calcola applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.


Le percentuali previste sono le seguenti:

  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro

  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia precedente ma non l’importo di 1.000.000 euro

  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano la soglia precedente ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.


Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

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