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Valore dei prodotti all’atto dell’importazione in Europa



All’atto dell’importazione di prodotti nel territorio dell’Unione Europea, sono in linea di principio dovuti e riscossi dalle autorità doganali dazi doganali ed imposta sul valore aggiunto (IVA). Dal momento che l’importo di tali dazi ed imposte dipende di solito dal valore in dogana dei beni importati, occorre esaminare come venga determinato tale valore.


A tal fine, il Regolamento UE n. 952 del 9 Ottobre 2013 (il Codice Doganale Europeo) dispone all’art. 70 (“Metodo della valutazione doganale basato sul valore dell’operazione”) che il principio basico per determinare il valore in dogana dei beni deve essere il loro valore secondo la rispettiva operazione, ossia, il corrispettivo effettivamente pagato o da pagarsi per quei beni allorché venduti per essere esportati nel territorio dell’Unione Europea, con gli opportuni aggiustamenti qualora necessario.


Il corrispettivo effettivamente pagato o da pagarsi sarà quello corrispondente al prezzo totale versato o da pagarsi da parte dell’acquirente al venditore, o dall’acquirente ad un terzo a beneficio del venditore in relazione ai beni importati, ed includerà tutti i pagamenti già fatti od ancora da corrispondersi quale condizione della vendita dei prodotti importati.


Il “valore dell’operazione” si applicherà sempre però che si realizzino tutte le seguenti condizioni:

(a) Non ci siano restrizioni all’utilizzo od alla disposizione dei beni da parte del compratore, ad eccezione delle seguenti:

(i) Restrizioni imposte o richieste da normative o pubbliche autorità nell’Unione Europea;

(ii) Limitazioni delle aree geografiche nelle quali i beni possano essere rivenduti;

(iii) Restrizioni che comunque non pregiudichino il valore in dogana dei detti prodotti;

(b) Il prezzo di vendita non sia soggetto ad alcuna condizione od altro elemento per i quali il valore non possa essere determinato rispetto ai beni per i quali si effettua tale valutazione;

(c) Nessun profitto derivante dalla successiva rivendita, disposizione o dall’utilizzo di tali prodotti da parte dell’acquirente debba essere corrisposto al venditore sia in maniera diretta che indiretta, a meno che non possa essere effettuato un appropriato aggiustamento del valore;

(d) L’acquirente ed il venditore non siano parti correlate, o la loro relazione non abbia comunque influenzato il prezzo di vendita.

Se, però, l’esportatore (ad esempio, un’unità produttiva del Gruppo in Cina) non sia indipendente rispetto all’importatore (nel caso, una filiale europea dello stesso Gruppo cinese), le seguenti norme si applicheranno alternativamente per la determinazione del valore appropriato dei prodotti importati (questo, anche al fine di verificare che la percentuale da non superare per la Regola dell’Origine dei prodotti sia stata debitamente rispettata):

(e) Prezzo dello stesso tipo di prodotti come fatturato ad altri acquirenti che non appartengano allo stesso gruppo di società;

(f) Prezzo standard dello stesso tipo di prodotti, o similari, secondo le tariffe applicate da altre società (differenti dalla società che appartiene a quel Gruppo cinese) all’atto dell’importazione di tali prodotti in Europa;

(g) Per concludere, si deve fare riferimento al principio del “cost-plus” applicabile secondo la pratica doganale dell’Unione Europea in relazione ai trasferimenti societari intra-gruppo ai fini fiscali.


Mentre, pertanto, il “Valore” dei prodotti per i fini dell’importazione nel territorio doganale europeo è, in linea di principio, uguale al prezzo di quei prodotti come documentato all’atto della presentazione in Dogana, sussistono varie eccezioni che possono applicarsi secondo le circostanze del caso, slegate dal relativo contratto di compravendita, oppure quando non vi sia alcuna interessenza societaria ovvero altro tipo di relazione tra l’acquirente ed il venditore: recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea (“CGE”) hanno infatti allargato il concetto di valore dei beni importati per l’applicazione di dazi doganali ed IVA. Si possono al riguardo menzionare un paio di tali recenti casi:


il 9 Luglio 2020 è stata pubblicata la sentenza della CGE sul caso denominato “'Curtis Balkan' EOOD” (cfr.: CGE 9 Luglio 2020, C-76/19 ('Curtis Balkan' EOOD), ECLI:EU:C:2020:543). La CGE ha ritenuto in quel caso che le royalties pagate dall’acquirente alla sua casa madre per la fornitura del know-how necessario per la produzione dei prodotti finiti entro il territorio dell’Unione Europea, dovessero aggiungersi al valore doganale dei medesimi prodotti semi-finiti se si fossero realizzate alcune condizioni, tra le quali l’esistenza di un contatto sufficiente tra le royalties e le commissioni di licenza, da un lato, ed i prodotti semi-finiti importati, dall’altro. Esiste evidenza di tale contatto, secondo la CGE, nel caso che il know-how concesso in licenza sia necessario per la produzione finale dei prodotti importati.

La citata sentenza mette in evidenza quanto sia importante valutare attentamente il trattamento ai fini della valutazione doganale delle royalties e commissioni di licenza, se i beni importati nel territorio dell’Unione Europea sono prodotti semi-finiti e le royalties sono corrisposte per la produzione finale dei prodotti entro il territorio dell’Unione Europea. La domanda da porsi, quindi, riguarda la possibilità o meno che la fornitura dei prodotti sarebbe nel caso avvenuta pur in assenza della corresponsione di qualsivoglia royalties su tale know-how.


Un’altra interessante sentenza relativa alla valutazione del contenuto tecnologico di beni importati ha riguardato il caso BMW (cfr: CGE 10 Settembre 2020, BMW, C-509/19, EU:C:2020:694): la CGE ha ritenuto che il valore economico di un software sviluppato nel territorio dell’Unione Europea e reso disponibile senza corresponsione di alcuna royalty ad un produttore stabilito all’esterno del territorio dell’Unione Europea, dovesse essere soggetto a dazio doganale all’atto dell’importazione dei prodotti di quest’ultimo in Europa. Il dazio in questione avrebbe dovuto essere riscosso sulla base del valore economico del software reso disponibile dall’acquirente al venditore senza alcun corrispettivo, benché tale software fosse stato sviluppato entro il territorio dell’Unione Europea.


Tali recenti sentenze della CGE dimostrano che il trattamento per la valutazione in dogana di royalties e corrispettivi di licenza – persino quando i beni importati siano prodotti semi-finiti e le royalties siano corrisposte al fine della produzione definitiva dei prodotti all’interno del territorio dell’Unione Europea – debba essere valutato e determinato con molta attenzione.


Prof. Avv. Salvatore Vitale


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