Tribunale di Torino, ordinanza del 17 agosto 2021 p.n.21607/2019
Il giudice di prime cure del del Tribunale di Torino con una interessante ordinanza ha accolto la richiesta di ricongiungimento familiare avanzata da una cittadina albanese, nonostante l’assenza del requisito dei figli nel paese di origine.
La ricorrente presentava, presso la Questura di Torino, domanda di coesione familiare con la figlia residente a Torino regolarmente soggiornante nel nostro paese, tuttavia la domanda veniva rigettata in quanto il ricongiungimento del genitore infra sessantacinquenne con la figlia residente in Italia avveniva in presenza di un altro figlio presente nel paese di origine.
La ricorrente proponeva ed eccepiva la violazione degli artt. 5, 29 e 30 TUI, nonché del diritto all’unità familiare in base al costante orientamento della Corte Costituzionale e Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.
Il Tribunale rilevato che sia il marito che la figlia presenti in Italia erano in possesso di regolare permesso di soggiorno, ha riconosciuto il diritto al ricongiungimento familiare. Infatti nonostante la ricorrente non aveva raggiunto i 65 anni di età a differenza del coniuge, e la presenza di figli presenti nel paese di origine impossibilitati ad occuparsi dei genitori, l’unità familiare poteva essere mantenuta dalla loro figlia.
Questa ordinanza costituisce una concreta applicazione dell’interpretazione costituzionalmente orientata a tutela dell’unità familiare.
Prof. Avv. Paolo Iafrate
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