Il framing è una particolare tipologia di link, che consiste nell'incorporare nel proprio sito web, attraverso una cornice (frame), contenuti di un terzo sito web. Esso deve essere distinto da altre tipologie di link quali il surface linking ed il deep linking.
Il surface linking è un collegamento cliccabile che rinvia l'utente alla home page di un sito terzo, mentre il deep linking è un collegamento cliccabile che rinvia l'utente ad una specifica pagina interna diversa dalla home page di un sito terzo.
Queste pratiche pur agevolando la navigazione internet, alcune volte rischiano di entrare in conflitto con i diritti d'autore sulle opere linkate (testo, immagini e video). La Corte di Giustizia Europea si è espressa varie volte sull'argomento a seguito di diversi rinvii pregiudiziali sollevati nel tempo dalle corti nazionali degli Stati Membri dell'Unione Europea.
In particolare la Corte UE ha riconosciuto la legittimità del surface linking e del deep linking a condizione che tali pratiche non mettessero l'opera a disposizione di un pubblico nuovo e che l'accesso ai contenuti linkati fosse legittimo (C-466/12 Svensson/Retriever Sverige AB). Per gli operatori con scopo di lucro, la Corte UE ha inoltre posto l'ulteriore requisito soggettivo dell'assenza di colpa nel “linkare” contenuti pubblicati senza l'autorizzazione dell'autore con onere della prova a carico degli operatori (C-160/15 GS Media/Sanoma).
Per quanto riguarda il framing la Corte UE si era pronunciata nel 2014 nella C-348/13 BestWater International, indicando che la pratica del framing è legittima se interessa opere liberamente disponibili su un sito web accessibile al pubblico.
Tuttavia, nel 2018 la Corte UE nella C-161/17 Land Nordrhein-Westfalen / Dirk Renckhoff , ha precisato che gli autori, anche sul web, dispongono di un diritto di natura precauzionale che consente loro di vietare la comunicazione al pubblico della propria opera in contesti diversi da quelli originariamente autorizzati. Il caso riguardava un fotografo, che aveva autorizzato i gestori di un sito Internet dedicato ai viaggi a pubblicare sul loro sito una delle sue foto. La foto era liberamente accessibile al pubblico e non soggetta ad alcuna misura restrittiva. Un' alunna di una scuola nel Land della Renania settentrionale-Vestfalia, in Germania, aveva scaricato la foto per illustrare un progetto scolastico. Quest’ultimo è stato in seguito pubblicato sul sito Internet della scuola. Il fotografo ha intrapreso un'azione legale contro la scuola per violazione del suo diritto d'autore, sostenendo di aver concesso un diritto d’uso solamente al gestore del sito Internet di viaggi.
Da ultimo nel 2021 la Corte UE è tornata a pronunciarsi sulla legittimità del framing nella causa C-392/2019.
La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la VG Bild-Kunst, una società di gestione dei diritti d’autore nel campo delle arti visive in Germania, e la Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK), una fondazione tedesca per il patrimonio culturale, riguardo al rifiuto della VG Bild-Kunst di stipulare un contratto di licenza con la SPK per l’utilizzo del suo catalogo di opere senza l’inclusione di una clausola che obblighi quest’ultima, in qualità di licenziataria, ad attuare, quando utilizza opere e materiali protetti oggetto di detto contratto, misure tecnologiche efficaci contro il framing da parte di terzi delle opere e dei materiali protetti.
In questa pronuncia del 2021 la Corte UE ha stabilito che il framing non è consentito qualora siano poste misure tecniche a tutela dell'opera incorporata, rappresentando in tale ipotesi un atto in violazione dei diritti d'autore sui contenuti linkati. In questi casi, sarà dunque necessario ottenere un'autorizzazione dal titolare dei diritti.
Avv. Lifang Dong e Avv. Chiara Civitelli
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