Con la sentenza n. 20793/2021 la Corte di Cassazione ha stabilito che il proscioglimento per intervenuta prescrizione non impedisce la confisca del profitto del reato tributario, purché sia stata accertata la sussistenza del fatto.
La sentenza menzionata riguardava il caso del legale rappresentante di una S.p.a. condannato sia in primo che in secondo grado per il reato di cui all’art. 10ter del D.Lgs. 74/2000 (omesso versamento di Iva); in aggiunta alla pena detentiva, era stata disposta anche la confisca delle somme di denaro relative al reato ascritto al soggetto, la quale, ai sensi dell’art. 12bis del predetto decreto, è sempre obbligatoria.
Tuttavia, in sede di legittimità, veniva rilevata la sopravvenuta prescrizione del reato: pertanto, all’annullamento senza rinvio della sentenza di primo grado, si poneva il problema di una decisione della Corte di Cassazione in merito alla confisca del denaro.
L’art. 12bis del D.lgs. 74/2000, infatti, prevede due diverse tipologie di confisca: una confisca diretta, che colpisce direttamente il profitto del reato; una confisca “per equivalente” o “di valore”, applicabile laddove non sia possibile eseguire la prima, che colpisce denaro o beni non direttamente collegati al reato, ma di valore equivalente al profitto di questo.
Per entrambe le tipologie, la Cassazione ritiene che esse siano applicabili anche in caso di declaratoria di intervenuta prescrizione del reato, purchè siano state accertate sia la sussistenza del fatto che la penale responsabilità dell’imputato.
Pertanto, nel caso in cui il reato si prescriva nelle more di un’impugnazione, la Corte d’Appello o la Corte di Cassazione saranno tenute a decidere sull’impugnazione agli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità del soggetto, come previsto dall’art. 578bis del codice di procedura penale.
Avv. Francesco Bianchi
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