Gli albergatori hanno un obbligo di protezione verso la propria clientela, ai sensi degli articoli 1175 e 1375 del codice civile, dovendo garantire l’igiene, la sanità, la sorveglianza e la sicurezza della struttura alberghiera secondo le normative vigenti.
In caso di danni subiti dai clienti all'interno della struttura alberghiera, gli albergatori risponderanno ex art. 2051 del codice civile, salvo che provino il caso fortuito cioè che il danno sia stato dovuto ad un evento imprevedibile ed inevitabile, per la condotta colpevole di un terzo o dello stesso danneggiato.
I danni risarcibili possono riguardare:
-Danni fisici (ad esempio, la Cassazione, nella sentenza n.24739 del 2007, ha ritenuto l’hotel responsabile per danni subiti da un cliente a causa di una caduta nella vasca da bagno sprovvista di presidi di sostegno, come maniglie e tappetini antiscivolo).
-Danni o furti di cose portate in albergo
-Danno da vacanza rovinata
Il diritto al risarcimento del danno per danni fisici o alle cose subiti in albergo si prescrive in 5 anni dal giorno in cui il fatto si è verificato ex art 2947 del codice civile.
Il risarcimento per danno da vacanza rovinata è previsto dall'art. 46 del Codice del Turismo (Dlgs 79/2011) e spetta al turista nel caso di inadempimenti ed errori non di scarsa importanza nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico acquistato. Il danno è correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta. È composto dal danno patrimoniale corrispondente al rimborso o riduzione del prezzo del servizio acquistato e dal danno morale determinato dallo stress e delusione derivante dal disservizio. Il risarcimento del danno in questo caso si prescrive generalmente in 1 anno dal giorno di rientro a casa del turista, esteso a 3 anni per danni alla persona (ad esempio infortuni). Se invece il danno è dovuto al trasporto aereo la prescrizione è di 2 anni.
In ogni caso si consiglia di denunciare immediatamente il danno al vettore di trasporto o all'albergatore tramite raccomandata a/r o pec e di conservare tutte le ricevute di pagamento per spese sostenute a causa del sinistro e/o disservizio subito a fini di prova della somma da richiedere come risarcimento.
Avv. Lifang Dong e Avv. Chiara Civitelli
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