Nelle trattative commerciali e nei rapporti lavorativi ci si può trovare a dover condividere informazioni sensibili. I generali obblighi di buona fede e correttezza che governano le relazioni contrattuali non sono sempre in grado di offrire una tutela certa contro possibili divulgazioni ed usi non autorizzati.
Va inoltre considerato che alcune informazioni sensibili potrebbero non rientrare nella nozione giuridica di segreto commerciale oppure di opera dell'ingegno tutelabile con diritti di proprietà industriale o diritto d'autore.
La firma di un Accordo di Riservatezza permette di porre a carico dei propri collaboratori, dipendenti e partners commerciali, industriali e finanziari un'autonoma obbligazione di non divulgazione e di non utilizzo per scopi estranei alla relazione contrattuale.
Tali informazioni saranno così protette da un'obbligazione contrattuale più facilmente esigibile. A tale fine, è importante che l'accordo di riservatezza sia redatto in maniera adeguata e contenga una serie di elementi essenziali.
In primo luogo sarà importante definire quali sono le informazioni confidenziali oggetto dell'accordo e lo scopo per cui sono condivise. Sul punto possono essere adottati due tipi di approcci.
Secondo un primo approccio può essere inserita una clausola analitica che specifichi nel dettaglio tutti i dati considerati confidenziali. Questa strategia è difficilmente attuabile nella pratica poiché vi è il rischio di non essere esaustivi.
In alternativa può essere adottata una clausola aperta che faccia riferimento alle categorie di informazioni considerate confidenziali, specificando che sono escluse tutte quelle già nel pubblico dominio. Quando possibile, risulta inoltre utile menzionare direttamente in ciascun documento il suo carattere confidenziale e tenere traccia di tutti i flussi di condivisione documentale.
In alcuni casi, potrebbe essere necessario prevedere l'impegno ad adottare particolari misure di sicurezza mirate ad evitare involontarie fughe di notizie. In caso di mancata adozione delle stesse, sarà così più agevole esigere eventuali responsabilità per divulgazioni ed usi non autorizzati.
È infine consigliabile inserire una clausola penale che determini in via forfettaria la sanzione da applicare in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti. Ciò per assicurarsi un ristoro minimo dei danni causati dalla divulgazione non autorizzata ed il cui ammontare può risultare difficile da provare o essere liquidato dal giudice in una somma inferiore alle proprie aspettative. La determinazione dell'importo della penale dovrà essere ragionevole, pena la sua inapplicabilità e possibile riduzione in via giudiziale in caso di controversie.
Avv. Lifang Dong and Avv. Chiara Civitelli
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