top of page
  • lifang60

Esonero dal preavviso - indennità sostitutiva



Con la decisione n. 27934 del 13 ottobre 2021, la Corte di Cassazione ha affermato che, nell’ipotesi in cui il datore di lavoro rinunci al periodo di preavviso che deve osservare il dipendente che ha rassegnato le dimissioni con effetto immediato, lo stesso datore non è tenuto a riconoscere la relativa indennità al dipendente, posto che in favore della parte recedente non è configurabile nessun interesse giuridicamente qualificato.


La controversia riguardava un decreto ingiuntivo ottenuto da un dipendente dimissionario per il pagamento dell’indennità sostituiva del preavviso che il datore di lavoro aveva negato.


A seguito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dalla società datrice di lavoro, tanto il Tribunale in primo grado che la Corte di Appello in secondo grado confermavano il decreto ingiuntivo e quindi il diritto del dipendente dimissionario alla indennità sostitutiva del preavviso. Il tutto sul presupposto che la rinuncia al periodo di preavviso da parte della società, non esonera la stessa dal pagamento della relativa indennità sostitutiva.


La Corte di Cassazione - nel ribaltare la decisione della Corte di Appello - ha rilevato preliminarmente che, in caso di dimissioni del dipendente, il preavviso ha la finalità di assicurare al datore il tempo necessario ad operare la sostituzione del dipendente.


Per la Suprema Corte, poiché il preavviso ha efficacia obbligatoria, la parte recedente è libera di optare tra la prosecuzione del rapporto durante il periodo di preavviso e la corresponsione a controparte di una indennità sostitutiva (con immediato effetto risolutivo).


In base a tale costruzione in capo alla parte non recedente si configura, quindi, un diritto di credito dalla stessa liberamente rinunziabile.


Ne consegue che la parte non recedente che abbia rinunciato al preavviso, nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino al termine del preavviso stesso.


Una situazione con esiti opposti si potrebbe configurare laddove trovasse applicazione una specifica norma di miglior favore del contratto collettivo applicabile: è il caso del CCNL commercio che prevede, in caso di dimissione del dipendente, comunque la debenza dell’indennità sostituiva del preavviso da parte del datore di lavoro, anche in caso di esonero dal relativo preavviso.


Avv. Guido Brocchieri Il contenuto di questo articolo non costituisce un parere legale, ma ha funzione informativa. Per una consulenza legale personalizzata, contattare lo studio all’ e-mail info@dongpartners.eu o al telefono +39 06 916505710. © Dong & Partners International Law Firm, Tutti diritti riservati #italia #dongpartners #lavoro #diritto #avvocati #lawyers #labourlaw #italy


64 visualizzazioni0 commenti

Comments


bottom of page